Art. 40. Cedui semplici misti - Riserva di matricine 1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici puri di cui all'art. 39 valgono anche per i cedui semplici misti; le matricine devono essere scelte prioritariamente tra le specie di faggio, cerro, farnia, rovere, ciliegio, leccio e roverella, nonche' fra i generi acero e frassino. 2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 1, lettera a), dello stesso articolo.