Art. 40.
             Cedui semplici misti - Riserva di matricine
    1.  Le  prescrizioni per il taglio dei cedui semplici puri di cui
all'art. 39  valgono  anche  per i cedui semplici misti; le matricine
devono essere scelte prioritariamente tra le specie di faggio, cerro,
farnia,  rovere,  ciliegio,  leccio e roverella, nonche' fra i generi
acero e frassino.
    2.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della  legge forestale, salva l'applicazione del comma 1, lettera a),
dello stesso articolo.