Art. 41.
                      Piante conifere nei cedui
    1.  Quando  nel  bosco  ceduo  vi  siano  piante conifere, queste
possono essere tagliate ma sono escluse dal computo delle matricine.
    2.  L'intervento di cui al comma 1 deve essere denunciato all'IRF
almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni.
    3.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della  legge  forestale.  La  mancata  denuncia  e'  punita  ai sensi
dell'art. 52, comma 3, della medesima legge.