Art. 41. Piante conifere nei cedui 1. Quando nel bosco ceduo vi siano piante conifere, queste possono essere tagliate ma sono escluse dal computo delle matricine. 2. L'intervento di cui al comma 1 deve essere denunciato all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale. La mancata denuncia e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della medesima legge.