Art. 42.
Cedui  semplici  puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere
                        Riserva di matricine
    1.  Il  taglio  dei  cedui  semplici puri o misti a prevalenza di
faggio,  farnia  e  rovere  deve essere eseguito in modo da riservare
almeno ottanta matricine per ettaro.
    2.  L'IRF  puo' autorizzare il rilascio di un numero inferiore di
matricine   rispetto  a  quello  indicato  al  comma  1,  qualora  le
condizioni  pedo-climatiche  riscontrate  nella zona interessata, non
siano  ritenute  idonee  ad  assicurare  il  successo dell'avviamento
all'alto fusto.
    3.  Le matricine devono essere scelte fra le piante da seme o, in
mancanza,  tra  i  polloni  migliori  e piu' sviluppati e distribuite
possibilmente  in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata
o  a  gruppi a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con
preferenza per le zone ove la loro presenza puo' meglio assicurare la
rinnovazione del bosco.
    4.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 1,
lettera a),  della  legge  forestale salva l'applicazione del comma 6
dello stesso articolo in caso di danno al bosco.