Art. 42. Cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere Riserva di matricine 1. Il taglio dei cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere deve essere eseguito in modo da riservare almeno ottanta matricine per ettaro. 2. L'IRF puo' autorizzare il rilascio di un numero inferiore di matricine rispetto a quello indicato al comma 1, qualora le condizioni pedo-climatiche riscontrate nella zona interessata, non siano ritenute idonee ad assicurare il successo dell'avviamento all'alto fusto. 3. Le matricine devono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e piu' sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza per le zone ove la loro presenza puo' meglio assicurare la rinnovazione del bosco. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a), della legge forestale salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco.