Art. 43. Conversione dei cedui in fustaie 1. La conversione dei cedui in fustaie e' consentita, previa comunicazione all'IRF da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni, a condizione che il soprassuolo abbia raggiunto una eta' minima di trentacinque anni per i cedui di faggio o misti con prevalenza di faggio e per i cedui di leccio o misti con prevalenza di leccio. Per tutti gli altri cedui l'eta' minima e' fissata in anni venticinque. 2. A dotazione del bosco per la formazione della fustaia deve essere rilasciato un numero di piante non inferiore a ottocento per ettaro per quanto riguarda i cedui di faggio o misti con prevalenza di faggio e i cedui di leccio o misti con prevalenza di leccio. Per tutti gli altri cedui la dotazione minima e' fissata in seicento piante per ettaro. 3. Su indicazione dell'IRF nei cedui che hanno superato i cinquanta anni di eta', il numero di piante che deve essere rilasciato a dotazione del bosco puo' essere ridotto nella misura massima del 20 per cento rispetto a quanto indicato nel comma 2. 4. Le piante da rilasciare devono essere distribuite in maniera uniforme su tutta la superficie di intervento e devono essere scelte tra quelle provenienti da seme e tra i polloni che presentano migliori caratteristiche sanitarie, di sviluppo e portamento. 5. I cedui assoggettati alla conversione in fustaia sono da considerarsi boschi d'alto fusto e la loro successiva utilizzazione puo' essere effettuata solo in conformita' alle norme di taglio delle fustaie previste nel presente regolamento.