Art. 43.
                  Conversione dei cedui in fustaie
    1.  La  conversione  dei  cedui  in fustaie e' consentita, previa
comunicazione  all'IRF  da  inoltrarsi  almeno  trenta  giorni  prima
dell'inizio  delle  operazioni, a condizione che il soprassuolo abbia
raggiunto  una eta' minima di trentacinque anni per i cedui di faggio
o  misti con prevalenza di faggio e per i cedui di leccio o misti con
prevalenza  di  leccio.  Per  tutti  gli altri cedui l'eta' minima e'
fissata in anni venticinque.
    2.  A  dotazione  del  bosco per la formazione della fustaia deve
essere  rilasciato  un numero di piante non inferiore a ottocento per
ettaro  per  quanto riguarda i cedui di faggio o misti con prevalenza
di  faggio  e i cedui di leccio o misti con prevalenza di leccio. Per
tutti  gli  altri  cedui  la  dotazione minima e' fissata in seicento
piante per ettaro.
    3.  Su  indicazione  dell'IRF  nei  cedui  che  hanno  superato i
cinquanta  anni  di  eta',  il  numero  di  piante  che  deve  essere
rilasciato  a  dotazione  del  bosco puo' essere ridotto nella misura
massima del 20 per cento rispetto a quanto indicato nel comma 2.
    4.  Le  piante da rilasciare devono essere distribuite in maniera
uniforme  su tutta la superficie di intervento e devono essere scelte
tra  quelle  provenienti  da  seme  e  tra  i  polloni che presentano
migliori caratteristiche sanitarie, di sviluppo e portamento.
    5.  I  cedui  assoggettati  alla  conversione  in fustaia sono da
considerarsi  boschi  d'alto fusto e la loro successiva utilizzazione
puo' essere effettuata solo in conformita' alle norme di taglio delle
fustaie previste nel presente regolamento.