Art. 44.
                   Turno minimo dei cedui semplici
    1. Il turno dei tagli non puo' essere inferiore:
      a) per cedui puri di:
        1) faggio o leccio - anni 25;
        2)  cerro,  farnia,  rovere,  roverella, frassino o carpino -
anni 20;
        3) castagno - anni 12;
        4) ontano, nocciolo, robinia e pioppo - anni 8;
        5) cedui di castagno puri o misti destinati all'industria dei
cerchi e delle ceste - anni 5;
      b) per i cedui misti:
        1) con prevalenza di faggio o leccio - anni 25;
        2) con prevalenza di altre specie arboree - anni 15;
      c) per  i  cedui  a sterzo il taglio di curazione e' consentito
quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'eta' media di
ventiquattro  anni  e comunque osservando un intervallo minimo fra un
taglio e l'altro di anni dieci.
    2.    L'IRF,   per   particolari   motivi   silvo-colturali,   di
miglioramento e fitosanitari, puo' autorizzare il taglio in deroga ai
periodi indicati al comma 1.
    3.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della legge forestale.