Art. 44. Turno minimo dei cedui semplici 1. Il turno dei tagli non puo' essere inferiore: a) per cedui puri di: 1) faggio o leccio - anni 25; 2) cerro, farnia, rovere, roverella, frassino o carpino - anni 20; 3) castagno - anni 12; 4) ontano, nocciolo, robinia e pioppo - anni 8; 5) cedui di castagno puri o misti destinati all'industria dei cerchi e delle ceste - anni 5; b) per i cedui misti: 1) con prevalenza di faggio o leccio - anni 25; 2) con prevalenza di altre specie arboree - anni 15; c) per i cedui a sterzo il taglio di curazione e' consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'eta' media di ventiquattro anni e comunque osservando un intervallo minimo fra un taglio e l'altro di anni dieci. 2. L'IRF, per particolari motivi silvo-colturali, di miglioramento e fitosanitari, puo' autorizzare il taglio in deroga ai periodi indicati al comma 1. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale.