Art. 45.
                    Sfolli e taglio della frasca
    1.  Nei  boschi  cedui  sono  permessi gli sfolli periodici nella
stagione  del  taglio.  Negli  altri periodi dell'anno lo sfollo deve
essere  comunicato all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio dei
lavori.
    2. Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei
cedui  sono consentiti la potatura e lo svettamento per la produzione
della frasca.
    3.  Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine
ed i polloni destinati a divenire matricine.
    4.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della legge forestale.