Art. 45. Sfolli e taglio della frasca 1. Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici nella stagione del taglio. Negli altri periodi dell'anno lo sfollo deve essere comunicato all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. 2. Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui sono consentiti la potatura e lo svettamento per la produzione della frasca. 3. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine ed i polloni destinati a divenire matricine. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale.