Art. 47. Operazioni colturali nei boschi cedui 1. Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui e' d'obbligo la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi nonche' dei polloni intristiti. 2. Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge forestale.