Art. 47.
                Operazioni colturali nei boschi cedui
    1.  Nell'esecuzione  del  taglio nei boschi cedui e' d'obbligo la
riceppatura  o  la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed
il taglio dei monconi nonche' dei polloni intristiti.
    2.  Le  infrazioni  sono  punite  a  norma  dell'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge forestale.