Art. 48.
                           Cedui composti
    1.  Le  prescrizioni  per  il taglio dei cedui semplici di cui ai
precedenti  articoli  valgono  anche per il taglio dei cedui composti
caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa eta'.
    2.  Il  numero delle matricine presenti nel bosco deve essere non
inferiore  a  centoquaranta  per ettaro, di cui ottanta dell'eta' del
turno  del  ceduo  e sessanta ripartite fra successive classi di eta'
multiple del turno.
    3.  Per  il  taglio del ceduo composto si applica quanto disposto
all'art. 6.
    4.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della  legge forestale, salvo l'applicazione del comma 1, lettera a),
dello stesso articolo.
    L'esecuzione  degli  interventi senza la preventiva comunicazione
e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della medesima legge.