Art. 48. Cedui composti 1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici di cui ai precedenti articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa eta'. 2. Il numero delle matricine presenti nel bosco deve essere non inferiore a centoquaranta per ettaro, di cui ottanta dell'eta' del turno del ceduo e sessanta ripartite fra successive classi di eta' multiple del turno. 3. Per il taglio del ceduo composto si applica quanto disposto all'art. 6. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale, salvo l'applicazione del comma 1, lettera a), dello stesso articolo. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della medesima legge.