Art. 49. Taglio a capitozza o a sgamollo 1. La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie e' consentita solo nei boschi nei quali si pratica all'entrata in vigore del presente regolamento, con esclusione delle piante matricine. 2. Sulle piante educate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera e un pollone tirasucchio, il quale sara' tagliato nella stagione prescritta e all'eta' non minore di quattro anni. 3. La consuetudine del taglio delle frasche da foraggio sulle piante educate a capitozza e a sgamollo e' consentita nei mesi di giugno e luglio; in ogni caso il possessore rimane obbligato a rinnovare le piante morte od esauste. 4. Salvo il disposto del comma 3, l'epoca dei tagli nei boschi a capitozza ed a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie. 5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale.