Art. 49.
                   Taglio a capitozza o a sgamollo
    1.  La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie e'
consentita solo nei boschi nei quali si pratica all'entrata in vigore
del presente regolamento, con esclusione delle piante matricine.
    2.  Sulle  piante  educate  a  capitozza  e  a  sgamollo  possono
asportarsi  solo  le gettate dell'anno precedente, conservando quelle
dell'ultima  primavera  e  un  pollone  tirasucchio,  il  quale sara'
tagliato  nella  stagione prescritta e all'eta' non minore di quattro
anni.
    3.  La  consuetudine  del  taglio delle frasche da foraggio sulle
piante  educate  a  capitozza  e  a  sgamollo  e' consentita nei mesi
di giugno  e luglio;  in  ogni  caso il possessore rimane obbligato a
rinnovare le piante morte od esauste.
    4.  Salvo il disposto del comma 3, l'epoca dei tagli nei boschi a
capitozza  ed a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui
della stessa specie.
    5.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della legge forestale.