Art. 5. Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie 1. Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppaie e successiva piantagione o semina, occorre chiedere l'autorizzazione all'IRF, salvo i casi in cui detto intervento rientri nell'ambito di un progetto finanziato con contributo pubblico. Nella richiesta di autorizzazione bisogna indicare i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuole raggiungere. L'IRF, secondo le indicazioni fornite dal piano territoriale di coordinamento paesistico, determina le modalita' dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi lavori devono essere compiuti. 2. A garanzia della regolare esecuzione dei lavori, l'Ispettorato citato puo', in particolari condizioni, esigere dal proprietario o possessore del bosco, prima dell'inizio dei lavori, un congruo deposito da effettuarsi ai sensi della normativa vigente a mezzo di conto corrente postale, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, vincolato a favore della Regione e proporzionalmente svincolabile mediante presentazione di stati di avanzamento dei lavori. 3. Le infrazioni alle modalita' esecutive di cui al comma 1 sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4, 5 e 6 della legge forestale ed i lavori sono eseguiti d'ufficio ai sensi dell'art. 54 della legge medesima. L'esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge forestale.