Art. 5.
            Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie
    1.  Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie
legnosa  si  voglia  procedere  al  taglio, estirpazione di ceppaie e
successiva  piantagione  o  semina, occorre chiedere l'autorizzazione
all'IRF,  salvo i casi in cui detto intervento rientri nell'ambito di
un  progetto  finanziato  con contributo pubblico. Nella richiesta di
autorizzazione  bisogna indicare i lavori che si intendono eseguire e
lo  scopo  che  si  vuole  raggiungere. L'IRF, secondo le indicazioni
fornite dal piano territoriale di coordinamento paesistico, determina
le  modalita'  dei  lavori  da  eseguire ed il termine entro il quale
questi lavori devono essere compiuti.
    2. A garanzia della regolare esecuzione dei lavori, l'Ispettorato
citato  puo',  in  particolari condizioni, esigere dal proprietario o
possessore  del  bosco,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  un congruo
deposito  da  effettuarsi ai sensi della normativa vigente a mezzo di
conto corrente postale, fidejussione bancaria o polizza assicurativa,
vincolato  a  favore  della  Regione e proporzionalmente svincolabile
mediante presentazione di stati di avanzamento dei lavori.
    3.  Le infrazioni alle modalita' esecutive di cui al comma 1 sono
punite ai sensi dell'art. 52, commi 4, 5 e 6 della legge forestale ed
i  lavori  sono  eseguiti d'ufficio ai sensi dell'art. 54 della legge
medesima.
    L'esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione e' punita ai
sensi dell'art. 52, comma 3, della legge forestale.