Art. 50.
                        Modalita' del pascolo
    1.  I  terreni pascolivi ricadenti nelle praterie classificate in
trasformazione   (PR-TRZ)   dall'assetto   vegetazionale   del  Piano
territoriale  di  coordinamento  paesistico  (PTCP) sono disciplinati
dall'art. 49 della legge forestale.
    2.  In  tali  aree,  fatto  salvo  quanto  previsto  dai piani di
gestione  pastorale,  dai  piani  di  assestamento e di utilizzazione
silvo-pastorale  nonche'  dalle  modalita' stabilite dagli indirizzi'
applicativi  ed  esplicativi  del  PTCP,  il bestiame al pascolo deve
essere  custodito  e ad ogni custode non possono essere affidati piu'
di  trecento  ovini  o  di centocinquanta caprini o di cinquanta capi
bovini o equini.
    3.  Nei terreni di cui al comma 1, purche' recintati, il bestiame
puo' essere immesso al pascolo senza custodia.
    4.   Nei  terreni  pascolivi  non  ricadenti  nelle  zone  PR-TRZ
dell'assetto   vegetazionale   del  PTCP,  il  pascolo  e'  di  norma
consentito senza particolari limitazioni, fatta salva la possibilita'
dell'Ente delegato di applicare quanto previsto dal comma 1 dell'art.
51  per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, anche
su  proposta motivata degli enti competenti alla gestione del vincolo
medesimo.
    5. L'Ente delegato puo' fissare particolari epoche nelle quali il
pascolo non e' comunque consentito, in base alle fasce altimetriche.
    6.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 2,
della legge forestale.