Art. 50. Modalita' del pascolo 1. I terreni pascolivi ricadenti nelle praterie classificate in trasformazione (PR-TRZ) dall'assetto vegetazionale del Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) sono disciplinati dall'art. 49 della legge forestale. 2. In tali aree, fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione pastorale, dai piani di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale nonche' dalle modalita' stabilite dagli indirizzi' applicativi ed esplicativi del PTCP, il bestiame al pascolo deve essere custodito e ad ogni custode non possono essere affidati piu' di trecento ovini o di centocinquanta caprini o di cinquanta capi bovini o equini. 3. Nei terreni di cui al comma 1, purche' recintati, il bestiame puo' essere immesso al pascolo senza custodia. 4. Nei terreni pascolivi non ricadenti nelle zone PR-TRZ dell'assetto vegetazionale del PTCP, il pascolo e' di norma consentito senza particolari limitazioni, fatta salva la possibilita' dell'Ente delegato di applicare quanto previsto dal comma 1 dell'art. 51 per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, anche su proposta motivata degli enti competenti alla gestione del vincolo medesimo. 5. L'Ente delegato puo' fissare particolari epoche nelle quali il pascolo non e' comunque consentito, in base alle fasce altimetriche. 6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge forestale.