Art. 51.
               Pascoli deteriorati o in ricostituzione
    1.  Nei  pascoli  deteriorati  ricadenti  su terreni sottoposti a
vincolo   per  scopi  idrogeologici,  l'Ente  delegato,  su  proposta
dell'IRF,  puo'  determinare  limitazioni  o  sospensioni  parziali o
totali,  prescrivere le cautele e i turni di pascolamento da adottare
nonche' tutte le opere necessarie volte a garantire la ricostituzione
della  cotica  erbosa  per fini connessi con la difesa del suolo e la
piena funzionalita' del pascolo.
    2.  In  caso  di  incendio,  il  pascolo  nei prati o nei pascoli
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e' proibito per i dodici
mesi  successivi  alla data in cui si e' verificato l'incendio, salva
la   facolta'   dell'Ente   delegato  di  ridurre  tale  periodo  con
provvedimento motivato e su richiesta degli interessati.
    3.  Sulle  superfici  interessate  da movimenti di terreno per le
quali  sia stato prescritto l'inerbimento per fini di consolidamento,
e'  vietato  il  pascolo  fintanto  che  non  siano  ripristinate  le
condizioni  di  stabilita'  e  di  copertura  del  terreno.  Su  tali
superfici  chi  ha effettuato le opere di consolidamento e' tenuto ad
apporre apposita segnaletica di divieto.
    4.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 2,
della legge forestale.