Art. 51. Pascoli deteriorati o in ricostituzione 1. Nei pascoli deteriorati ricadenti su terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'Ente delegato, su proposta dell'IRF, puo' determinare limitazioni o sospensioni parziali o totali, prescrivere le cautele e i turni di pascolamento da adottare nonche' tutte le opere necessarie volte a garantire la ricostituzione della cotica erbosa per fini connessi con la difesa del suolo e la piena funzionalita' del pascolo. 2. In caso di incendio, il pascolo nei prati o nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e' proibito per i dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'incendio, salva la facolta' dell'Ente delegato di ridurre tale periodo con provvedimento motivato e su richiesta degli interessati. 3. Sulle superfici interessate da movimenti di terreno per le quali sia stato prescritto l'inerbimento per fini di consolidamento, e' vietato il pascolo fintanto che non siano ripristinate le condizioni di stabilita' e di copertura del terreno. Su tali superfici chi ha effettuato le opere di consolidamento e' tenuto ad apporre apposita segnaletica di divieto. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge forestale.