Art. 52. Miglioramento dei pascoli 1. Nei pascoli, i lavori di miglioramento consistenti nel rinettamento, spietramento e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, scarificatura, concimazione, suddivisione in comparti, nonche' in lavori similari, sono lasciati alla libera iniziativa del possessore. 2. La rottura del cotico erboso e l'eliminazione dei cespugli sui pascoli aventi pendenza superiore al 50 per cento, puo' effettuarsi a seguito di preventiva comunicazione all'Ente delegato da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione. 3. Chiunque intenda procedere all'eliminazione dei cespugli in terreno, avente pendenza superiore al 50 per cento, deve chiedere l'autorizzazione all'Ente delegato che prescrive le norme da osservare. 4. L'eliminazione dei cespugli, che puo' essere eseguita in ogni stagione dell'anno, e' subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione vegetativa successiva, all'inerbimento del terreno. 5. E' vietata l'eliminazione andante dei cespugli mediante il fuoco, salvo i casi in cui tale pratica e' condotta sotto la costante sorveglianza di un addetto e con le cautele di cui all'art. 55, comma 4. L'abbruciamento andante deve, comunque, essere comunicato all'IRF con un preavviso di almeno cinque giorni e non puo' effettuarsi quando spira il vento e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole nonche' durante il periodo di grave pericolosita', dichiarato ai sensi dell'art. 42 della legge forestale. L'IRF puo' stabilire particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento. 6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge forestale.