Art. 52.
                      Miglioramento dei pascoli
    1.  Nei  pascoli,  i  lavori  di  miglioramento  consistenti  nel
rinettamento,  spietramento  e  successivo  interramento,  drenaggio,
strigliatura,  erpicatura,  scarificatura, concimazione, suddivisione
in  comparti,  nonche'  in lavori similari, sono lasciati alla libera
iniziativa del possessore.
    2. La rottura del cotico erboso e l'eliminazione dei cespugli sui
pascoli aventi pendenza superiore al 50 per cento, puo' effettuarsi a
seguito  di  preventiva comunicazione all'Ente delegato da inoltrarsi
almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione.
    3.  Chiunque  intenda  procedere all'eliminazione dei cespugli in
terreno,  avente  pendenza  superiore  al 50 per cento, deve chiedere
l'autorizzazione   all'Ente   delegato  che  prescrive  le  norme  da
osservare.
    4.  L'eliminazione dei cespugli, che puo' essere eseguita in ogni
stagione  dell'anno,  e' subordinata all'obbligo di provvedere, nella
stagione vegetativa successiva, all'inerbimento del terreno.
    5.  E'  vietata  l'eliminazione  andante dei cespugli mediante il
fuoco, salvo i casi in cui tale pratica e' condotta sotto la costante
sorveglianza di un addetto e con le cautele di cui all'art. 55, comma
4.  L'abbruciamento andante deve, comunque, essere comunicato all'IRF
con  un  preavviso  di  almeno  cinque  giorni e non puo' effettuarsi
quando  spira  il  vento e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima
del   sorgere   del   sole   nonche'  durante  il  periodo  di  grave
pericolosita',   dichiarato   ai   sensi  dell'art.  42  della  legge
forestale.
    L'IRF  puo'  stabilire  particolari prescrizioni di prevenzione o
inibire l'abbruciamento.
    6.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 3,
della legge forestale.