Art. 53. Modalita' del pascolo nei boschi 1. Nei boschi il bestiame deve essere custodito e ad ogni custode non possono essere affidati piu' di cento ovini o di cinquanta caprini o di trenta capi bovini o equini. 2. Il bestiame puo' essere immesso al pascolo dei boschi senza custodia, purche' recintati. Tale recinzione non configura, di per se', l'individuazione di "fondo chiuso" all'attivita' venatoria. 3. Fermo restando quanto disposto al comma 1 nei boschi il pascolo e' consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) nei boschi cedui sottoposti al taglio e nelle fustaie coetanee il pascolo degli animali e' vietato prima che i nuovi ricacci' o il novellame abbiano raggiunto l'altezza di m 1,50 se si tratta di ovini, caprini e suini o di m 4 se si tratta di bovini ed equini e comunque non prima dei tre anni dalla data dell'intervento; b) nei boschi di nuovo impianto, in quelli distrutti o danneggiati dagli incendi oppure d'alto fusto, sottoposti a taglio generale o parziale, il pascolo non puo' essere ammesso prima che lo sviluppo delle giovani piante o dei nuovi virgulti abbia raggiunto l'altezza di cui alla lettera a) e comunque non prima di cinque anni dalla data dell'intervento o dell'evento. 4. Qualora in determinati soprassuoli boschivi il pascolamento possa determinare danni al bosco o alla sua rinnovazione l'ente delegato, anche su proposta dell'IRF, puo' imporre particolari limitazioni all'attivita' pascoliva. 5. All'interno delle aree soggette a regime conservazione (CE) dell'assetto vegetazionale del Piano territoriale di coordinamento paesistico non e' consentito il pascolo. 6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c), della legge forestale, salva l'applicazione dell'art. 52, comma 6, della legge stessa in caso di danno al bosco.