Art. 53.
                  Modalita' del pascolo nei boschi
    1. Nei boschi il bestiame deve essere custodito e ad ogni custode
non  possono  essere  affidati  piu'  di  cento  ovini o di cinquanta
caprini o di trenta capi bovini o equini.
    2.  Il  bestiame  puo' essere immesso al pascolo dei boschi senza
custodia,  purche'  recintati.  Tale recinzione non configura, di per
se', l'individuazione di "fondo chiuso" all'attivita' venatoria.
    3.  Fermo  restando  quanto  disposto  al  comma  1 nei boschi il
pascolo e' consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
      a) nei  boschi  cedui  sottoposti  al  taglio  e  nelle fustaie
coetanee  il  pascolo  degli  animali  e'  vietato  prima che i nuovi
ricacci'  o  il novellame abbiano raggiunto l'altezza di m 1,50 se si
tratta  di  ovini, caprini e suini o di m 4 se si tratta di bovini ed
equini e comunque non prima dei tre anni dalla data dell'intervento;
      b) nei   boschi  di  nuovo  impianto,  in  quelli  distrutti  o
danneggiati  dagli  incendi  oppure d'alto fusto, sottoposti a taglio
generale  o parziale, il pascolo non puo' essere ammesso prima che lo
sviluppo  delle  giovani  piante o dei nuovi virgulti abbia raggiunto
l'altezza  di cui alla lettera a) e comunque non prima di cinque anni
dalla data dell'intervento o dell'evento.
    4.  Qualora  in  determinati soprassuoli boschivi il pascolamento
possa  determinare  danni  al  bosco  o  alla sua rinnovazione l'ente
delegato,  anche  su  proposta  dell'IRF,  puo'  imporre  particolari
limitazioni all'attivita' pascoliva.
    5.  All'interno  delle  aree soggette a regime conservazione (CE)
dell'assetto  vegetazionale  del  Piano territoriale di coordinamento
paesistico non e' consentito il pascolo.
    6.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 1,
lettera c), della legge forestale, salva l'applicazione dell'art. 52,
comma 6, della legge stessa in caso di danno al bosco.