Art. 54.
Divieto  di  transito  nei  boschi  chiusi  al  pascolo  e  nei vivai
                              forestali
    1. Nei boschi nei quali non e' consentito il pascolo, anche se di
proprieta'  del  possessore  degli  animali e nei vivai forestali, e'
vietato far transitare o comunque immettere animali.
    2.  Nel caso sia inderogabile transitare nei boschi nei quali non
e'  consentito  il  pascolo  per  raggiungere  l'area pascolabile, il
bestiame  deve  essere  avviato  senza  sosta  per le vie di transito
esistenti.
    3.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 1,
lettera c), della legge forestale, salva l'applicazione dell'art. 52,
comma 6 della legge stessa in caso di danno al bosco e l'applicazione
del comma 9 dello stesso art. in caso di danno ai vivai forestali.