Art. 54. Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali 1. Nei boschi nei quali non e' consentito il pascolo, anche se di proprieta' del possessore degli animali e nei vivai forestali, e' vietato far transitare o comunque immettere animali. 2. Nel caso sia inderogabile transitare nei boschi nei quali non e' consentito il pascolo per raggiungere l'area pascolabile, il bestiame deve essere avviato senza sosta per le vie di transito esistenti. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c), della legge forestale, salva l'applicazione dell'art. 52, comma 6 della legge stessa in caso di danno al bosco e l'applicazione del comma 9 dello stesso art. in caso di danno ai vivai forestali.