Art. 55. Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimita' dei medesimi 1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, e' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a m 100 dai medesimi. 2. L'uso del fuoco e' consentito ad una distanza superiore a m 100 dai boschi purche' vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed all'intensita' del fuoco medesimo. 3. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attivita' agricola, e' consentito a distanze superiori a m 80 dal bosco. 4. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attivita' agricola, e' consentito anche a distanze inferiori a m 80 dal bosco, purche' il terreno su cui viene acceso il fuoco sia circoscritto ed isolato naturalmente ovvero con solchi di aratro, zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; l'abbruciamento e' vietato quando spira il vento. 5. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali a distanze inferiori a m 50 dal bosco, deve essere sempre comunicato all'IRF con preavviso di almeno cinque giorni. L'IRF puo' dettare particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento qualora ne ricorra la necessita'. In tutti i casi devono essere adottate le modalita' e le cautele indicate al comma 4. 6. L'abbruciamento dei residui vegetali nel bosco, qualora necessario in relazione alle operazioni silvo-colturali da eseguire, deve essere autorizzato dall'IRF, valutate di volta in volta le circostanze di fatto. 7. A coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi e' consentito accendere, con le necessarie cautele negli spazi vuoti e precedentemente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per la cottura o riscaldamento delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. 8. E' consentito accendere fuochi nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, dotate di specifiche strutture fisse. 9. L'uso del fuoco per l'abbruciamento del materiale ricavato dalla pulitura del suolo dei castagneti da frutto in coltura, e' consentito solamente in piccole aree ben circoscritte; non e' consentito l'utilizzo del fuoco andante per la ripulitura del suolo. 10. L'abbruciamento di cui ai commi 4, 5, 6 e 9 e' comunque vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole e quando spira il vento. 11. In occasione di feste patronali, manifestazioni o iniziative organizzate da associazioni o enti puo' essere autorizzata, dall'IRF, l'accensione di uno o piu' fuochi a distanza inferiore a m 100 dal bosco per consuetudini folkloristiche. L'autorizzazione puo' contenere particolari prescrizioni di prevenzione. 12. Durante il periodo in cui vige lo "stato di grave pericolosita'" previsto dall'art. 42 della legge forestale, sono sospese le deroghe di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 e non e' consentito l'abbruciamento dei residui vegetali a distanze inferiori a m 50 dal bosco. 13. Le infrazioni sono punite, ai sensi dell'art. 52, comma 11, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco. Lo svolgimento delle attivita' in assenza delle prescritte autorizzazioni o comunicazioni e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge forestale.