Art. 55.
Cautele  per  l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimita' dei
                              medesimi
    1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e
12, e' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad
una distanza inferiore a m 100 dai medesimi.
    2.  L'uso  del  fuoco e' consentito ad una distanza superiore a m
100  dai boschi purche' vengano adottate idonee misure di prevenzione
adeguate alla natura ed all'intensita' del fuoco medesimo.
    3.  L'uso  del  fuoco  per  abbruciare  residui vegetali connessi
all'esercizio  dell'attivita'  agricola,  e'  consentito  a  distanze
superiori a m 80 dal bosco.
    4.  L'uso  del  fuoco  per  abbruciare  residui vegetali connessi
all'esercizio dell'attivita' agricola, e' consentito anche a distanze
inferiori a m 80 dal bosco, purche' il terreno su cui viene acceso il
fuoco  sia  circoscritto ed isolato naturalmente ovvero con solchi di
aratro,  zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro
mezzo  efficace  ad  arrestare  il  fuoco; l'abbruciamento e' vietato
quando spira il vento.
    5.  L'uso  del  fuoco  per abbruciare residui vegetali a distanze
inferiori a m 50 dal bosco, deve essere sempre comunicato all'IRF con
preavviso  di  almeno  cinque  giorni. L'IRF puo' dettare particolari
prescrizioni  di  prevenzione  o  inibire  l'abbruciamento qualora ne
ricorra  la  necessita'.  In  tutti  i casi devono essere adottate le
modalita' e le cautele indicate al comma 4.
    6.  L'abbruciamento  dei  residui  vegetali  nel  bosco,  qualora
necessario  in relazione alle operazioni silvo-colturali da eseguire,
deve  essere  autorizzato  dall'IRF,  valutate  di  volta in volta le
circostanze di fatto.
    7.  A  coloro  che,  per  motivi  di  lavoro,  sono  costretti  a
soggiornare  nei  boschi  e'  consentito accendere, con le necessarie
cautele  negli  spazi  vuoti e precedentemente ripuliti da foglie, da
erbe  secche  e  da altri materiali facilmente infiammabili, il fuoco
strettamente necessario per la cottura o riscaldamento delle vivande,
con  l'obbligo  di  riparare  il  focolare  in  modo  da  impedire la
dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente
il fuoco prima di abbandonarlo.
    8.   E'   consentito  accendere  fuochi  nelle  aree  idoneamente
attrezzate   a   scopo  turistico-ricreativo,  dotate  di  specifiche
strutture fisse.
    9.  L'uso  del  fuoco  per l'abbruciamento del materiale ricavato
dalla  pulitura  del  suolo  dei  castagneti da frutto in coltura, e'
consentito  solamente  in  piccole  aree  ben  circoscritte;  non  e'
consentito l'utilizzo del fuoco andante per la ripulitura del suolo.
    10.  L'abbruciamento  di  cui  ai  commi  4, 5, 6 e 9 e' comunque
vietato  da  un'ora  dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del
sole e quando spira il vento.
    11.  In occasione di feste patronali, manifestazioni o iniziative
organizzate da associazioni o enti puo' essere autorizzata, dall'IRF,
l'accensione  di  uno  o piu' fuochi a distanza inferiore a m 100 dal
bosco   per   consuetudini   folkloristiche.   L'autorizzazione  puo'
contenere particolari prescrizioni di prevenzione.
    12.   Durante   il  periodo  in  cui  vige  lo  "stato  di  grave
pericolosita'"  previsto  dall'art.  42  della  legge forestale, sono
sospese  le  deroghe di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 e non e' consentito
l'abbruciamento  dei residui vegetali a distanze inferiori a m 50 dal
bosco.
    13.  Le  infrazioni sono punite, ai sensi dell'art. 52, comma 11,
della  legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 dello stesso
articolo in caso di danno al bosco. Lo svolgimento delle attivita' in
assenza  delle prescritte autorizzazioni o comunicazioni e' punita ai
sensi dell'art. 52, comma 3, della legge forestale.