Art. 56.
Norme  per  i  boschi  danneggiati  dal  fuoco,  dal vento e da altre
                        avversita' meteoriche
    1.  Nei  boschi  danneggiati  dal  fuoco,  dal  vento  o da altre
avversita'  meteoriche e' consentita l'asportazione del legname delle
piante  morte  o  gravemente  compromesse, prescindendo dall'epoca di
taglio, dal turno o dal periodo di curazione.
    2. Il possessore del bosco che intende procedere all'asportazione
del  legname  deve, almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori,
fare  denuncia  all'IRF,  che  puo' dettare le opportune prescrizioni
tecniche.
    3.   Nei   boschi  danneggiati  dal  fuoco,  il  taglio  a  scopo
commerciale  dei giovani ricacci delle ceppaie, in particolar modo di
erica,   corbezzolo,  fillirea,  alaterno,  scopa,  ginestra,  mirto,
lentisco  e' vietato per cinque anni successivi a quello in cui si e'
sviluppato  l'incendio.  L'IRF competente puo', in casi particolari e
dietro richiesta motivata, ridurre tale periodo a tre anni.
    4.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 1,
lettera a),  della  legge forestale e del comma 6 in caso di danno al
bosco.  La  mancata  denuncia  di  cui  al comma 2 e' punita ai sensi
dell'art. 52, comma 3, della legge medesima.