Art. 56. Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversita' meteoriche 1. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversita' meteoriche e' consentita l'asportazione del legname delle piante morte o gravemente compromesse, prescindendo dall'epoca di taglio, dal turno o dal periodo di curazione. 2. Il possessore del bosco che intende procedere all'asportazione del legname deve, almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, fare denuncia all'IRF, che puo' dettare le opportune prescrizioni tecniche. 3. Nei boschi danneggiati dal fuoco, il taglio a scopo commerciale dei giovani ricacci delle ceppaie, in particolar modo di erica, corbezzolo, fillirea, alaterno, scopa, ginestra, mirto, lentisco e' vietato per cinque anni successivi a quello in cui si e' sviluppato l'incendio. L'IRF competente puo', in casi particolari e dietro richiesta motivata, ridurre tale periodo a tre anni. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a), della legge forestale e del comma 6 in caso di danno al bosco. La mancata denuncia di cui al comma 2 e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge medesima.