Art. 57. Norme circa i movimenti di terreno 1. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i movimenti di terreno sono disciplinati dalla legge forestale. 2. I movimenti di terreno devono essere progettati ed eseguiti tenendo conto delle seguenti modalita' esecutive: a) per le scarpate, e comunque per le aree private della copertura vegetale, devono adottarsi gli accorgimenti di scoronamento e profilatura, eventuali opere di consolidamento, di sostegno e di stabilizzazione superficiale, compreso il rinverdimento, privilegiando tecniche a basso impatto ambientale; b) le acque sotterranee e superficiali devono essere regimate al fine di garantire la stabilita' del sito; c) i materiali di risulta dagli scavi devono essere sistemati in loco prevedendone la stabilizzazione e l'inerbimento, ovvero devono essere trasportati a discarica autorizzata, evitandone l'indiscriminato accumulo; d) per gli interventi di sistemazione del terreno e di regimazione delle acque deve essere privilegiato il reimpiego di materiali reperito in loco; e) le opere devono comunque essere eseguire nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia. 3. L'autorizzazione deve contenere la data entro cui deve essere terminato l'intervento e puo' prescrivere specifiche modalita' esecutive, in particolare l'effettuazione degli interventi di sistemazione dei movimenti di terreno contestualmente all'avanzamento di lavori. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, della legge forestale salva l'applicazione del comma 6 in caso di danno al bosco.