Art. 57.
                 Norme circa i movimenti di terreno
    1.  Nei  terreni  sottoposti  a vincolo per scopi idrogeologici i
movimenti di terreno sono disciplinati dalla legge forestale.
    2.  I  movimenti  di terreno devono essere progettati ed eseguiti
tenendo conto delle seguenti modalita' esecutive:
      a) per  le  scarpate,  e  comunque  per  le  aree private della
copertura vegetale, devono adottarsi gli accorgimenti di scoronamento
e  profilatura,  eventuali  opere di consolidamento, di sostegno e di
stabilizzazione     superficiale,    compreso    il    rinverdimento,
privilegiando tecniche a basso impatto ambientale;
      b) le  acque  sotterranee e superficiali devono essere regimate
al fine di garantire la stabilita' del sito;
      c) i  materiali  di risulta dagli scavi devono essere sistemati
in  loco  prevedendone  la  stabilizzazione  e  l'inerbimento, ovvero
devono   essere   trasportati  a  discarica  autorizzata,  evitandone
l'indiscriminato accumulo;
      d) per   gli  interventi  di  sistemazione  del  terreno  e  di
regimazione  delle  acque  deve  essere  privilegiato il reimpiego di
materiali reperito in loco;
      e) le  opere devono comunque essere eseguire nel rispetto delle
norme  tecniche,  delle  istruzioni  e delle prescrizioni di cui alle
vigenti norme progettuali e costruttive in materia.
    3.  L'autorizzazione deve contenere la data entro cui deve essere
terminato   l'intervento  e  puo'  prescrivere  specifiche  modalita'
esecutive,   in   particolare  l'effettuazione  degli  interventi  di
sistemazione dei movimenti di terreno contestualmente all'avanzamento
di lavori.
    4.  Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5,
della  legge  forestale  salva  l'applicazione del comma 6 in caso di
danno al bosco.