Art. 58. Muretti a secco e lavorazioni di sistemazione dei terreni coltivi 1. I cosiddetti "muretti a secco", intesi come elemento caratteristico del paesaggio agrario della Liguria, rientrano nella disciplina di cui al precedente articolo ad eccezione di quelli che, in costanza di coltivazione del fondo, richiedono interventi manutentivi e di ripristino tali da non comportare alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali e funzionali della struttura originaria e che pertanto sono tali da non pregiudicare l'assetto idrogeologico, rappresentando anzi la prosecuzione non innovativa di una tecnica antica e tradizionale di difesa del suolo a coltura agraria. 2. Ai fini del comma 1 sono considerati interventi manutentivi le opere di scavo, fondazione, riprofilatura e quanto altro necessario al ripristino di muretti a secco e ciglioni. 3. Le ordinarie lavorazioni di sistemazione dei terreni coltivi finalizzate al regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare ristagni idrici, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 35 della legge forestale.