Art. 58.
  Muretti a secco e lavorazioni di sistemazione dei terreni coltivi
    1.   I   cosiddetti  "muretti  a  secco",  intesi  come  elemento
caratteristico  del  paesaggio agrario della Liguria, rientrano nella
disciplina  di cui al precedente articolo ad eccezione di quelli che,
in   costanza   di  coltivazione  del  fondo,  richiedono  interventi
manutentivi  e di ripristino tali da non comportare alterazioni delle
caratteristiche  dimensionali,  formali  e funzionali della struttura
originaria  e  che  pertanto  sono tali da non pregiudicare l'assetto
idrogeologico,  rappresentando anzi la prosecuzione non innovativa di
una  tecnica  antica  e  tradizionale  di  difesa del suolo a coltura
agraria.
    2. Ai fini del comma 1 sono considerati interventi manutentivi le
opere  di  scavo, fondazione, riprofilatura e quanto altro necessario
al ripristino di muretti a secco e ciglioni.
    3.  Le  ordinarie lavorazioni di sistemazione dei terreni coltivi
finalizzate  al  regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare
ristagni  idrici, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.
35 della legge forestale.