Art. 59.
                   Piccoli appezzamenti di terreno
    1. Qualora il mutamento di destinazione o la trasformazione degli
appezzamenti  di terreno di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della
legge  forestale,  per i quali non si applica la disciplina di cui al
comma 3   del  medesimo  articolo,  siano  realizzati  per  finalita'
connesse  all'esercizio  dell'attivita'  agricola, le lavorazioni del
terreno  possono  essere  effettuate  previa  comunicazione  all'ente
delegato, con almeno venti giorni di anticipo sull'inizio dei lavori.
L'ente delegato puo' stabilire prescrizioni.
    2. Per detti appezzamenti valgono le disposizioni di cui all'art.
57, comma 2, lettera d) del presente regolamento.