Art. 59. Piccoli appezzamenti di terreno 1. Qualora il mutamento di destinazione o la trasformazione degli appezzamenti di terreno di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge forestale, per i quali non si applica la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo, siano realizzati per finalita' connesse all'esercizio dell'attivita' agricola, le lavorazioni del terreno possono essere effettuate previa comunicazione all'ente delegato, con almeno venti giorni di anticipo sull'inizio dei lavori. L'ente delegato puo' stabilire prescrizioni. 2. Per detti appezzamenti valgono le disposizioni di cui all'art. 57, comma 2, lettera d) del presente regolamento.