Art. 6. Taglio dei boschi 1. Il taglio dei boschi deve essere eseguito in conformita' alle indicazioni previste dai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale. In assenza di tali piani il taglio dei boschi e' cosi' disciplinato: a) il taglio dei cedui semplici va eseguito nel rispetto delle norme e condizioni di cui agli articoli 39, 40, 42, 43, 44 e 47; b) il taglio dei boschi di alto fusto e dei cedui composti deve essere comunicato all'IRF con le modalita' di cui al comma 2 e nel rispetto delle specifiche norme di cui al titolo II. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) il possessore del bosco deve comunicare all'IRF, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni, di voler procedere al taglio, segnalando almeno le seguenti indicazioni relative al bosco: ubicazione, superficie totale, superficie della tagliata, pendenza del terreno, specie legnosa, eta'. 3. L'IRF, nel periodo di cui al comma 2, puo' inibire le operazioni di taglio, sospenderle, per un periodo non superiore a trenta giorni e dettare le prescrizioni del caso, ivi compresa la segnatura delle piante. 4. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera b) sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 3 della legge forestale. In caso di danno al bosco si applica il comma 6 dello stesso art. 52.