Art. 6.
                          Taglio dei boschi
    1.  Il taglio dei boschi deve essere eseguito in conformita' alle
indicazioni previste dai piani di assestamento e di utilizzazione del
patrimonio  silvo-pastorale.  In  assenza di tali piani il taglio dei
boschi e' cosi' disciplinato:
      a) il  taglio dei cedui semplici va eseguito nel rispetto delle
norme e condizioni di cui agli articoli 39, 40, 42, 43, 44 e 47;
      b) il taglio dei boschi di alto fusto e dei cedui composti deve
essere  comunicato  all'IRF  con le modalita' di cui al comma 2 e nel
rispetto delle specifiche norme di cui al titolo II.
    2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) il possessore del bosco
deve comunicare all'IRF, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle
operazioni,  di  voler  procedere  al  taglio,  segnalando  almeno le
seguenti   indicazioni  relative  al  bosco:  ubicazione,  superficie
totale,  superficie  della  tagliata,  pendenza  del  terreno, specie
legnosa, eta'.
    3.  L'IRF,  nel  periodo  di  cui  al  comma  2,  puo' inibire le
operazioni  di  taglio,  sospenderle,  per un periodo non superiore a
trenta  giorni  e  dettare  le prescrizioni del caso, ivi compresa la
segnatura delle piante.
    4.  Le  infrazioni  di  cui al comma 1, lettera b) sono punite ai
sensi  dell'art.  52, comma 3 della legge forestale. In caso di danno
al bosco si applica il comma 6 dello stesso art. 52.