Art. 60.
          Norme per la realizzazione delle piste di esbosco
    1.  Le  piste  di esbosco devono essere eseguite tenedo conto dei
seguenti criteri:
      a) il  tracciato  della pista deve seguire l'andamento naturale
del terreno;
      b) la  larghezza  massima  non  deve superare i due metri; sono
tuttavia consentite piccole piazzuole di manovra non superiori ad una
larghezza di metri tre;
      c) non  devono  essere eseguiti movimenti di terreno o comunque
gli  stessi  devono essere contenuti entro i limiti di sei metri cubi
per  ogni  tratta  di  dieci  metri  lineari  di pista e comunque con
un'altezza massima di scavo di metri uno;
      d) l'accesso  alla  pista  deve essere chiuso ai non addetti ai
lavori, con indicazione del divieto di transito;
      e) devono   essere   realizzate   le   opere  provvisionali  di
regimazione delle acque;
      f) lo  sradicamento  delle  ceppaie e' di norma vietato salvo i
casi  espressamente  previsti dall'autorizzazione di cui all'art. 14,
comma 7, della legge forestale;
      g) rispetto   di  eventuali  ulteriori  prescrizioni  contenute
nell'atto  autorizzativo  di  cui  all'art.  14, comma 7, della legge
forestale.
    2.  L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art.
14,  comma  7, della legge forestale, deve essere corredata da idonea
cartografia.   Le   piste   di  esbosco  sono  esonerate  dagli  atti
autorizzativi  di  cui all'art. 14, comma 3, della legge forestale in
quanto infrastrutture a carattere non permanente.
    3.  Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5,
della  legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 dello stesso
articolo in caso di danno al bosco.