Art. 60. Norme per la realizzazione delle piste di esbosco 1. Le piste di esbosco devono essere eseguite tenedo conto dei seguenti criteri: a) il tracciato della pista deve seguire l'andamento naturale del terreno; b) la larghezza massima non deve superare i due metri; sono tuttavia consentite piccole piazzuole di manovra non superiori ad una larghezza di metri tre; c) non devono essere eseguiti movimenti di terreno o comunque gli stessi devono essere contenuti entro i limiti di sei metri cubi per ogni tratta di dieci metri lineari di pista e comunque con un'altezza massima di scavo di metri uno; d) l'accesso alla pista deve essere chiuso ai non addetti ai lavori, con indicazione del divieto di transito; e) devono essere realizzate le opere provvisionali di regimazione delle acque; f) lo sradicamento delle ceppaie e' di norma vietato salvo i casi espressamente previsti dall'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 7, della legge forestale; g) rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo di cui all'art. 14, comma 7, della legge forestale. 2. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 7, della legge forestale, deve essere corredata da idonea cartografia. Le piste di esbosco sono esonerate dagli atti autorizzativi di cui all'art. 14, comma 3, della legge forestale in quanto infrastrutture a carattere non permanente. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco.