Art. 61. Movimento di terreno per l'impianto di nuovi boschi 1. Chiunque, su terreni saldi, intenda provvedere all'impianto di nuovi boschi, con dissodamento andante del terreno, deve darne comunicazione con un preavviso di almeno trenta giorni all'ente competente, indicando i lavori che intende eseguire e lo scopo che vuole raggiungere. 2. L'ente competente, in conformita' alle indicazioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico, puo' determinare le modalita' dei lavori da eseguire ed il tempo entro il quale essi devono essere compiuti. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, della legge forestale.