Art. 61.
         Movimento di terreno per l'impianto di nuovi boschi
    1. Chiunque, su terreni saldi, intenda provvedere all'impianto di
nuovi  boschi,  con  dissodamento  andante  del  terreno,  deve darne
comunicazione  con  un  preavviso  di  almeno  trenta giorni all'ente
competente,  indicando  i  lavori che intende eseguire e lo scopo che
vuole raggiungere.
    2.  L'ente  competente, in conformita' alle indicazioni del Piano
territoriale   di   coordinamento  paesistico,  puo'  determinare  le
modalita'  dei  lavori  da  eseguire  ed il tempo entro il quale essi
devono essere compiuti.
    3.  Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5,
della legge forestale.