Art. 62. Lavorazione del terreno 1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno non e' sufficiente ad evitare fenomeni di dissesto idrogeologico, gli enti delegati possono subordinare l'ulteriore lavorazione a modalita' intese alla migliore regimazione delle acque, al fine di ridurne le capacita' erosive e conservare la stabilita' del suolo e dei versanti interessati. 2. L'ente competente notifica al possessore del terreno il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata nonche' il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 5, della legge forestale.