Art. 62.
                       Lavorazione del terreno
    1.  Se  la  pratica  in  uso per la lavorazione del suolo a causa
della  scarsa  consistenza o della eccessiva pendenza del terreno non
e'  sufficiente  ad  evitare  fenomeni di dissesto idrogeologico, gli
enti delegati possono subordinare l'ulteriore lavorazione a modalita'
intese  alla  migliore regimazione delle acque, al fine di ridurne le
capacita' erosive e conservare la stabilita' del suolo e dei versanti
interessati.
    2.  L'ente  competente  notifica  al  possessore  del  terreno il
termine  entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere
abbandonata   nonche'   il   termine  di  esecuzione  dei  lavori  di
sistemazione.
    3.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 5,
della legge forestale.