Art. 63. Disciplina delle acque di scolo 1. Ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, dei lavatoi, ecc. devono essere smaltite in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti. 2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge forestale.