Art. 63.
                   Disciplina delle acque di scolo
    1.  Ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico le acque
di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, dei
lavatoi,  ecc.  devono essere smaltite in modo da non procurare danni
alle pendici sottostanti.
    2.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 3,
della legge forestale.