Art. 64.
             Interventi assistiti da contributo pubblico
    1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 21, 22, 28,
36,  42,  43, 45 e 48, se necessari per effettuare opere assistite da
contributo  pubblico,  sono  autorizzati  dall'ente  delegato  con il
rilascio  dell'autorizzazione  per  i  fini  contributivi,  a seguito
dell'istruttoria di competenza.