Art. 64. Interventi assistiti da contributo pubblico 1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 21, 22, 28, 36, 42, 43, 45 e 48, se necessari per effettuare opere assistite da contributo pubblico, sono autorizzati dall'ente delegato con il rilascio dell'autorizzazione per i fini contributivi, a seguito dell'istruttoria di competenza.