Art. 65.
                         Valori delle piante
    1.   Il  computo  dell'ammontare  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria   determinata   sul   valore  delle  piante,  deve  essere
effettuato  sulla  base dei valori indicati nella tabella A allegata.
All'aggiornamento della tabella provvede la giunta regionale.