Art. 66.
                        Abrogazione di norme
    1. Sono abrogati:
      a) il regolamento regionale 7 settembre 1993, n. 3 (regolamento
delle  prescrizioni di massima e di polizia forestale. Art. 43, legge
regionale 16 aprile 1984, n. 22);
      b) il   regolamento   regionale   12   ottobre   1994,   n.   3
(modificazioni  al  regolamento  regionale  7  settembre  1993, n. 3,
recante  prescrizioni di massima e di polizia forestale in attuazione
dell'art. 43 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22).
    Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello statuto ed
entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
      Genova, 29 giugno 1999
MORI
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                           Allegato
                      Vedere tabella a pag. 30.