Art. 66. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati: a) il regolamento regionale 7 settembre 1993, n. 3 (regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Art. 43, legge regionale 16 aprile 1984, n. 22); b) il regolamento regionale 12 ottobre 1994, n. 3 (modificazioni al regolamento regionale 7 settembre 1993, n. 3, recante prescrizioni di massima e di polizia forestale in attuazione dell'art. 43 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22). Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello statuto ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Genova, 29 giugno 1999 MORI ------ Allegato Vedere tabella a pag. 30.