Art. 7.
       Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi di alto fusto
    1.  Il  taglio  delle  piante  di  alto fusto puo' effettuarsi in
qualsiasi stagione, sulla base delle norme di cui all'art. 6.
    2. Per i castagneti si applicano le norme di cui all'art. 8.
    3.  In  qualsiasi  periodo  dell'anno  sono altresi' permesse nei
boschi  di  alto fusto le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti nei
limiti di cui all'art. 28.