Art. 7. Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi di alto fusto 1. Il taglio delle piante di alto fusto puo' effettuarsi in qualsiasi stagione, sulla base delle norme di cui all'art. 6. 2. Per i castagneti si applicano le norme di cui all'art. 8. 3. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresi' permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti nei limiti di cui all'art. 28.