Art. 8.
   Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi cedui e nei castagneti
    1.  Per  i  boschi  cedui e per i castagneti l'epoca dei tagli e'
regolata come segue:
      a) per  i  cedui  situati ad altitudine superiore ai 1200 metri
s.l.m dal 1o ottobre al 15 maggio;
      b) per  i cedui situati ad altitudine compresa tra gli 800 ed i
1200 metri s.l.m dal 1o ottobre al 30 aprile;
      c) per  i  cedui  situati al di sotto degli 800 metri s.l.m dal
16 ottobre al 31 marzo.
    2.   Qualora   ricorrano   circostanze   ambientali  speciali  ed
eccezionali l'ente delegato, sentito l'IRF, puo' variare la durata di
detti periodi sino ad un massimo di trenta giorni.
    3.  Nei  boschi  danneggiati  da  eventi  atmosferici eccezionali
l'ente  delegato,  sentito l'IRF, puo' derogare alle epoche di taglio
di cui al comma 1, previa individuazione delle aree colpite.
    4.  L'ente  delegato  autorizza il taglio di polloni di castagno,
per fini commerciali e per fini diversi da quelli indicati ai commi 5
e  6,  per  un  periodo  non superiore a giorni sette al di fuori dei
periodi  sopra  indicati,  tenuto conto delle condizioni climatiche e
comunque non oltre il 20 giugno.
    5.  Il  taglio  dei  polloni  di  castagno  per  la  destinazione
esclusiva a pali di sostegno della vite, nonche' a fine di recinzione
per  bovini,  equini,  ovini,  caprini,  ungulati e' svincolato dalle
epoche  di  taglio  di  cui  al comma 1, purche' gli stessi non siano
destinati  alla commercializzazione e vengano reimpiegati nell'ambito
aziendale.
    6.  Nei  periodi  diversi  da quelli sopraindicati, il taglio dei
cedui  destinato all'industria dei cerchi e delle ceste, nonche' agli
interventi  di ingegneria naturalistica limitatamente alle previsioni
progettuali,  deve essere comunicato all'ente delegato, almeno trenta
giorni  prima  di  intraprendere  il taglio medesimo. L'ente delegato
accerta  la  consuetudine  dell'utilizzo  o la reale destinazione del
materiale  ricavato  e  puo', qualora non ne ricorrano le condizioni,
inibire  il  taglio  o  dare particolari prescrizioni. In presenza di
cedui degradati la richiesta non puo' comunque essere accolta.
    7.  Nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle linee aeree
di  telecomunicazione  e  di  conduzione dell'energia elettrica e dei
metanodotti,  e' consentito, in qualsiasi epoca, il taglio dei rami e
piante  che  siano  di  impedimento  all'esercizio  delle  condutture
stesse, fermi restando i diritti di terzi.
    8. Per le piante utilizzate al di fuori dei periodi consentiti si
applica l'art. 52 comma 6 della legge forestale.