Art. 8. Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi cedui e nei castagneti 1. Per i boschi cedui e per i castagneti l'epoca dei tagli e' regolata come segue: a) per i cedui situati ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m dal 1o ottobre al 15 maggio; b) per i cedui situati ad altitudine compresa tra gli 800 ed i 1200 metri s.l.m dal 1o ottobre al 30 aprile; c) per i cedui situati al di sotto degli 800 metri s.l.m dal 16 ottobre al 31 marzo. 2. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali l'ente delegato, sentito l'IRF, puo' variare la durata di detti periodi sino ad un massimo di trenta giorni. 3. Nei boschi danneggiati da eventi atmosferici eccezionali l'ente delegato, sentito l'IRF, puo' derogare alle epoche di taglio di cui al comma 1, previa individuazione delle aree colpite. 4. L'ente delegato autorizza il taglio di polloni di castagno, per fini commerciali e per fini diversi da quelli indicati ai commi 5 e 6, per un periodo non superiore a giorni sette al di fuori dei periodi sopra indicati, tenuto conto delle condizioni climatiche e comunque non oltre il 20 giugno. 5. Il taglio dei polloni di castagno per la destinazione esclusiva a pali di sostegno della vite, nonche' a fine di recinzione per bovini, equini, ovini, caprini, ungulati e' svincolato dalle epoche di taglio di cui al comma 1, purche' gli stessi non siano destinati alla commercializzazione e vengano reimpiegati nell'ambito aziendale. 6. Nei periodi diversi da quelli sopraindicati, il taglio dei cedui destinato all'industria dei cerchi e delle ceste, nonche' agli interventi di ingegneria naturalistica limitatamente alle previsioni progettuali, deve essere comunicato all'ente delegato, almeno trenta giorni prima di intraprendere il taglio medesimo. L'ente delegato accerta la consuetudine dell'utilizzo o la reale destinazione del materiale ricavato e puo', qualora non ne ricorrano le condizioni, inibire il taglio o dare particolari prescrizioni. In presenza di cedui degradati la richiesta non puo' comunque essere accolta. 7. Nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell'energia elettrica e dei metanodotti, e' consentito, in qualsiasi epoca, il taglio dei rami e piante che siano di impedimento all'esercizio delle condutture stesse, fermi restando i diritti di terzi. 8. Per le piante utilizzate al di fuori dei periodi consentiti si applica l'art. 52 comma 6 della legge forestale.