Art. 9.
                 Modalita' dei tagli di abbattimento
    1.   Il   taglio   di  abbattimento  deve  essere  effettuato  in
prossimita'  del  colletto  e  la superficie di taglio deve risultare
inclinata o convessa.
    2.  Nei  cedui,  nella  macchia  mediterranea  e nei cespugli, il
taglio  deve  essere  eseguito  in  modo  che  la corteccia non resti
slabbrata.
    3.  Nei  cedui  della  macchia mediterranea lo scosciamento delle
ceppaie e' autorizzato dall'IRF.
    4.  L'abbattimento  delle  piante  deve essere effettuato secondo
opportune  tecniche,  in  modo da non arrecare gravi danni alle altre
piante e al novellame sottostante.
    5.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 1,
lettera  a)  della legge forestale, con l'obbligo del rigoverno della
sezione  di  taglio a regola d'arte entro il termine di trenta giorni
dalla  contestazione, pena la riapplicazione della medesima sanzione.
In  caso  di  danno al bosco si applica la sanzione prevista all'art.
52, comma 6.