Art. 9. Modalita' dei tagli di abbattimento 1. Il taglio di abbattimento deve essere effettuato in prossimita' del colletto e la superficie di taglio deve risultare inclinata o convessa. 2. Nei cedui, nella macchia mediterranea e nei cespugli, il taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. 3. Nei cedui della macchia mediterranea lo scosciamento delle ceppaie e' autorizzato dall'IRF. 4. L'abbattimento delle piante deve essere effettuato secondo opportune tecniche, in modo da non arrecare gravi danni alle altre piante e al novellame sottostante. 5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge forestale, con l'obbligo del rigoverno della sezione di taglio a regola d'arte entro il termine di trenta giorni dalla contestazione, pena la riapplicazione della medesima sanzione. In caso di danno al bosco si applica la sanzione prevista all'art. 52, comma 6.