Art. 2. Definizione, istituzione e delimitazione 1. I distretti dei vini, di seguito denominati "distretti", sono costituiti dall'insieme dei territori collinari e montani omogenei delle aree indicate nel comma 2, caratterizzati dalla coltivazione della vite e da una consistente presenza di attivita' indotte e connesse alla viticoltura, al turismo ed all'enogastronomia, nonche' da un sistema di relazioni tra le suddette attivita' e i fenomeni culturali, le tradizioni, il paesaggio e le risorse umane. 2. Sono istituiti i seguenti distretti dei vini: a) distretto Langhe, Roero e Monferrato; b) distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi. 3. Sono ammessi a far parte del distretto Langhe, Roero e Monferrato i territori delle province di Asti, di Alessandria e di Cuneo inclusi nelle zone a DOC e a DOCG nonche' i territori delle stesse province in cui siano presenti produzioni viticole storiche ed i territori vitivinicoli della provincia di Torino contigui all'area sopra definita. 4. Sono ammessi a far parte del distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi i territori inclusi nelle zone a DOC delle province di Torino, esclusi quelli aggregati al distretto Langhe, Roero e Monferrato, di Biella, di Vercelli e di Novara nonche altri territori di dette province e del Verbano Cusio Ossola in cui siano presenti produzioni viticole storiche. 5. I comuni ammessi a far parte dei distretti sono individuati dalle rispettive province con provvedimento della giunta provinciale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 6. L'individuazione territoriale dei distretti e' disposta con deliberazione della giunta regionale che ne riporta in allegato la delimitazione cartografica.