Art. 2.
              Definizione, istituzione e delimitazione
 
  1.  I  distretti  dei vini, di seguito denominati "distretti", sono
costituiti dall'insieme dei territori collinari  e  montani  omogenei
delle  aree  indicate  nel comma 2, caratterizzati dalla coltivazione
della vite e da una  consistente  presenza  di  attivita'  indotte  e
connesse  alla viticoltura, al turismo ed all'enogastronomia, nonche'
da un sistema di relazioni tra le suddette  attivita'  e  i  fenomeni
culturali, le tradizioni, il paesaggio e le risorse umane.
  2. Sono istituiti i seguenti distretti dei vini:
   a) distretto Langhe, Roero e Monferrato;
   b) distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi.
  3.  Sono  ammessi  a  far  parte  del  distretto  Langhe,  Roero  e
Monferrato i territori delle province di Asti, di  Alessandria  e  di
Cuneo  inclusi  nelle  zone  a DOC e a DOCG nonche' i territori delle
stesse province in cui siano presenti produzioni viticole storiche ed
i territori vitivinicoli della provincia di Torino contigui  all'area
sopra definita.
  4.  Sono  ammessi  a  far parte del distretto Canavese, Coste della
Sesia, Colline novaresi i territori inclusi nelle zone  a  DOC  delle
province  di  Torino,  esclusi  quelli aggregati al distretto Langhe,
Roero e Monferrato, di Biella, di Vercelli e di Novara  nonche  altri
territori  di  dette province e del Verbano Cusio Ossola in cui siano
presenti produzioni viticole storiche.
  5. I comuni ammessi a far  parte  dei  distretti  sono  individuati
dalle  rispettive province con provvedimento della giunta provinciale
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  6. L'individuazione territoriale  dei  distretti  e'  disposta  con
deliberazione  della  giunta  regionale che ne riporta in allegato la
delimitazione cartografica.