Art. 5.
         Piano di distretto: programmi annuali di attuazione
 
  1.  I  programmi  annuali di attuazione del piano di distretto sono
approvati dal consiglio di distretto entro il  31  dicembre  di  ogni
anno per l'anno successivo.
  2.  I programmi annuali di attuazione comprendono gli interventi di
cui all'art. 3, con l'indicazione dei progetti  da  finanziare  sulla
base  delle  domande  presentate  entro il 31 ottobre di ogni anno al
consiglio di distretto dai soggetti attuatori di cui all'art. 9.
  3. I programmi annuali, unitamente alle domande presentate  per  il
finanziamento,   sono  trasmessi  alla  Regione  che  ne  dispone  il
cofinanziamento con deliberazione della giunta regionale entro il  31
marzo di ogni anno.
  4.     Gli    uffici    regionali    provredono    all'espletamento
dell'istruttoria   tecnico-amministrativa   e   all'erogazione    dei
contributi  sulla  base  delle istruzioni operative che devono essere
adottate dalla giunta regionale, sentita  la  competente  commissione
del  consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.