Art. 5. Piano di distretto: programmi annuali di attuazione 1. I programmi annuali di attuazione del piano di distretto sono approvati dal consiglio di distretto entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. 2. I programmi annuali di attuazione comprendono gli interventi di cui all'art. 3, con l'indicazione dei progetti da finanziare sulla base delle domande presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al consiglio di distretto dai soggetti attuatori di cui all'art. 9. 3. I programmi annuali, unitamente alle domande presentate per il finanziamento, sono trasmessi alla Regione che ne dispone il cofinanziamento con deliberazione della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. 4. Gli uffici regionali provredono all'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa e all'erogazione dei contributi sulla base delle istruzioni operative che devono essere adottate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.