Art. 10.
    Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale
 
  1.  Per  ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attivita'
di bonifica e' svolta secondo le previsioni  del  piano  generale  di
bonifica  e  di  tutela  del territorio rurale, redatto dal consorzio
competente per territorio.
  2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale:
   a)  definisce   le   linee   d'intervento   della   bonifica   nel
comprensorio;
   b)  individua  le  opere  di bonifica da realizzare indicandone le
priorita';
   c) stabilisce  gli  indirizzi  per  le  opere  di  competenza  dei
privati;
   d) propone la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e
la   valorizzazione   rurale   del   comprensorio,   nonche'  per  la
salvaguardia dell'ambiente naturale.
  3. Le linee di intervento della bonifica sono stabilite sulla  base
delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della
sua   destinazione   d'uso  risultante  dagli  strumenti  urbanistici
vigenti.
  4.  Le  opere  di  bonifica  sono  individuate  nell'ambito   delle
tipologie di cui all'art. 12.
  5.  Per ciascuna opera e' definita la localizzazione ed il progetto
di massima con il  costo  presunto,  specificando  se  si  tratta  di
esecuzione di opera di competenza pubblica o privata.
  6.  Il  piano  generale  ha  efficacia  dispositiva  in ordine alle
azioni, di competenza del consorzio di bonifica, per l'individuazione
e progettazione delle opere  di  bonifica;  il  piano  ha  valore  di
indirizzo  per  quanto attiene alle azioni di cui al comma 2, lettera
d),   ai   vincoli   per   la   difesa   dell'ambiente   naturale   e
all'individuazione  dei  suoli  agricoli  da salvaguardare rispetto a
destinazioni d'uso alternative.