Art. 10. Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale 1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attivita' di bonifica e' svolta secondo le previsioni del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, redatto dal consorzio competente per territorio. 2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale: a) definisce le linee d'intervento della bonifica nel comprensorio; b) individua le opere di bonifica da realizzare indicandone le priorita'; c) stabilisce gli indirizzi per le opere di competenza dei privati; d) propone la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio, nonche' per la salvaguardia dell'ambiente naturale. 3. Le linee di intervento della bonifica sono stabilite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti. 4. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 12. 5. Per ciascuna opera e' definita la localizzazione ed il progetto di massima con il costo presunto, specificando se si tratta di esecuzione di opera di competenza pubblica o privata. 6. Il piano generale ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del consorzio di bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere di bonifica; il piano ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni di cui al comma 2, lettera d), ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.