Art. 11. Procedure per l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale 1. Il consiglio dei delegati di ciascun consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, delibera la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza e la trasmette ai comuni e alle province interessati per territorio, curandone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale. 2. I comuni provvedono al deposito della proposta di piano nella rispettive segreterie per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio e pubblici manifesti. 3. I comuni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, trasmettono alla Provincia le proprie osservazioni in merito nonche' le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 2. 4. Le province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma 3, esprimono il proprio parere in merito alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla giunta regionale unitamente agli atti stessi. 5. La giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 63, approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale. 6. Dell'avvenuta approvazione e' data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione. Successivamente a tale adempimento sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso del suolo che siano incompatibili con le previsioni del piano. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, non si tiene conto, ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione, dell'eventuale aumento di valore dei terreni derivanti da mutamenti di destinazione degli stessi, compatibili con le previsioni del piano, disposti successivamente alla data di cui al comma 6. 8. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e' aggiornato ed integrato con le modalita' e gli effetti di cui al presente articolo.