Art. 11.
           Procedure per l'approvazione del piano generale
            di bonifica e di tutela del territorio rurale
 
  1. Il consiglio dei delegati  di  ciascun  consorzio  di  bonifica,
entro   un   anno   dalle   prime   elezioni   consortili  successive
all'approvazione  dello  statuto,  delibera  la  proposta  di   piano
concernente  il  comprensorio di propria competenza e la trasmette ai
comuni e alle  province  interessati  per  territorio,  curandone  la
pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione e nella pagina
regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
  2. I comuni provvedono al deposito della proposta  di  piano  nella
rispettive  segreterie per trenta giorni consecutivi, durante i quali
chiunque puo' prenderne visione e  presentare  proprie  osservazioni.
Dell'avvenuto  deposito  e' dato avviso mediante affissione nell'albo
pretorio e pubblici manifesti.
  3. I comuni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine
di  deposito,  trasmettono  alla Provincia le proprie osservazioni in
merito nonche' le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del  comma
2.
  4. Le province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma
3,  esprimono  il proprio parere in merito alla proposta di piano nei
novanta  giorni  successivi  al  ricevimento  della  medesima  e   lo
trasmettono alla giunta regionale unitamente agli atti stessi.
  5.  La  giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito
il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di
cui all'art. 63, approva il piano generale di bonifica  e  di  tutela
del territorio rurale.
  6.  Dell'avvenuta  approvazione  e'  data  notizia  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  Successivamente  a  tale  adempimento  sono
vietati  i  mutamenti  di  destinazione  d'uso  del  suolo  che siano
incompatibili con le previsioni del piano.
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, non si tiene  conto,
ai  fini  della  determinazione  dell'indennita'  di  espropriazione,
dell'eventuale aumento di valore dei terreni derivanti  da  mutamenti
di  destinazione  degli  stessi,  compatibili  con  le previsioni del
piano, disposti successivamente alla data di cui al comma 6.
  8. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio  rurale
e'  aggiornato  ed integrato con le modalita' e gli effetti di cui al
presente articolo.