Art. 12.
                          Opere di bonifica
 
  1. Nei comprensori delimitati ai sensi  dell'art.  7  costituiscono
opere  di bonifica, cosi' come individuate nel piano regionale per le
attivita' di bonifica e irrigazione:
   a)  la  canalizzazione  della  rete  scolante  e   le   opere   di
stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;
   b)  le  opere  di captazione, provvista, adduzione e distribuzione
delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle  intese  a
tutelarne la qualita';
   c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
   d)  le  opere  di  cui all'art. 27, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
   e) le  opere  per  la  sistemazione  idraulico-agraria  e  per  la
moderazione delle piene;
   f)  le  infrastrutture  di  supporto  per  la  realizzazione  e la
gestione di tutte le opere predette;
   g) le altre opere idonee ad assicurare la funzionalita' di  quelle
di  cui  alle  lettere  a),  b),  c),  d),  e),  f), in rapporto alle
caratteristiche idrografiche del territorio;
   h)  le  opere  finalizzate  alla  manutenzione  e  al   ripristino
ambientale e di protezione dalle calamita' naturali;
   i) il riordino fondiario per favorire il contenimento dei fenomeni
di  polverizzazione  e  frammentazione  della proprieta' compresi gli
studi e le opere irrigue e viabili conseguenti; il  riordino  irriguo
finalizzato   alla   razionale   distribuzione  delle  acque  irrigue
comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento, il  potenziamento
delle reti;
   l)  le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle zone e
dei terreni collinari dissestati da fenomeni idrogeologici.
  2. Gli enti  locali,  che  per  l'esercizio  di  funzioni  di  loro
competenza  utilizzino  le  opere  di  bonifica  di  cui  al presente
articolo,  sono  chiamati   a   contribuire   alle   spese   per   la
realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle stesse.