Art. 12. Opere di bonifica 1. Nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 7 costituiscono opere di bonifica, cosi' come individuate nel piano regionale per le attivita' di bonifica e irrigazione: a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua; b) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualita'; c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; d) le opere di cui all'art. 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche); e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene; f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette; g) le altre opere idonee ad assicurare la funzionalita' di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio; h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamita' naturali; i) il riordino fondiario per favorire il contenimento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprieta' compresi gli studi e le opere irrigue e viabili conseguenti; il riordino irriguo finalizzato alla razionale distribuzione delle acque irrigue comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento, il potenziamento delle reti; l) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle zone e dei terreni collinari dissestati da fenomeni idrogeologici. 2. Gli enti locali, che per l'esercizio di funzioni di loro competenza utilizzino le opere di bonifica di cui al presente articolo, sono chiamati a contribuire alle spese per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle stesse.