Art. 13.
                        Consorzi di bonifica
 
  1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono
con   gli   altri   consorzi   previsti  dalla  presente  legge  alla
realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 secondo le direttive,
i piani e i programmi disposti dalla Regione.
  2. Su ciascun comprensorio di bonifica opera un solo  consorzio  di
bonifica.
  3.  La  costituzione  di  un  consorzio di bonifica non comporta la
cessazione  dei  consorzi  irrigui  esistenti  sul  territorio,   che
continuano  ad  esercitare  la  loro  attivita'  conservando  la loro
personalita' giuridica, la loro  autonomia  di  gestione  e  le  loro
competenze sul territorio interessato.
  4.  In  caso  di  sovrapposizione  territoriale  di  competenze per
l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzi di bonifica ed i consorzi
irrigui esistenti, le rispettive zone  di  competenza  devono  essere
definite   dai   consorzi   interessati,  nel  rispetto  dei  criteri
dell'organicita',  funzionalita'  ed  economicita'   della   gestione
irrigua.
  5.  Qualora  le  parti  interessate  non  raggiungano un'intesa, la
vertenza e' demandata alla  Consulta  regionale  per  la  bonifica  e
l'irrigazione di cui all'art. 63, che esprime una proposta di accordo
entro novanta giorni. Nel caso in cui la proposta di accordo espressa
dalla  Consulta  regionale  non  sia  accolta  dalle parti, la giunta
regionale nomina un commissario per la soluzione della vertenza.
  6. I consorzi di bonifica possono altresi', per la realizzazione di
iniziative, costituire o partecipare con altri  soggetti  pubblici  o
privati  ad  accordi, programmi, attivita' di studio, realizzazione e
gestione delle  risorse  idriche,  compresi  gli  acquedotti  rurali,
nonche'   svolgere  attivita'  finalizzata  alla  valorizzazione  dei
prodotti  agricoli  di  interesse  del  consorzio  sia  nel   proprio
comprensorio  sia al di fuori del medesimo, in sintonia con i compiti
istituzionali.