Art. 13. Consorzi di bonifica 1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono con gli altri consorzi previsti dalla presente legge alla realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione. 2. Su ciascun comprensorio di bonifica opera un solo consorzio di bonifica. 3. La costituzione di un consorzio di bonifica non comporta la cessazione dei consorzi irrigui esistenti sul territorio, che continuano ad esercitare la loro attivita' conservando la loro personalita' giuridica, la loro autonomia di gestione e le loro competenze sul territorio interessato. 4. In caso di sovrapposizione territoriale di competenze per l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzi di bonifica ed i consorzi irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza devono essere definite dai consorzi interessati, nel rispetto dei criteri dell'organicita', funzionalita' ed economicita' della gestione irrigua. 5. Qualora le parti interessate non raggiungano un'intesa, la vertenza e' demandata alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 63, che esprime una proposta di accordo entro novanta giorni. Nel caso in cui la proposta di accordo espressa dalla Consulta regionale non sia accolta dalle parti, la giunta regionale nomina un commissario per la soluzione della vertenza. 6. I consorzi di bonifica possono altresi', per la realizzazione di iniziative, costituire o partecipare con altri soggetti pubblici o privati ad accordi, programmi, attivita' di studio, realizzazione e gestione delle risorse idriche, compresi gli acquedotti rurali, nonche' svolgere attivita' finalizzata alla valorizzazione dei prodotti agricoli di interesse del consorzio sia nel proprio comprensorio sia al di fuori del medesimo, in sintonia con i compiti istituzionali.