Art. 14.
                  Funzioni dei consorzi di bonifica
 
  1. Ai consorzi di bonifica competono le seguenti funzioni:
   a) deliberano la proposta di  piano  generale  di  bonifica  e  di
tutela  del  territorio  rurale  e  del  programma  di cui all'art. 3
relativo al comprensorio di propria competenza;
   b) provvedono alla gestione delle opere di bonifica,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 3;
   c)  provvedono alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione
delle opere di bonifica di competenza privata per  l'affidamento  dei
proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'art. 22, comma 2,
in sostituzione dei medesimi;
   d)  esercitano le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica ai
sensi dell'art. 72  del  regio  decreto  n.  1775/1933  e  quelle  di
competenza  regionale  dei consorzi idraulici di terza categoria, che
interessano il comprensorio consortile ai sensi dell'art. 1, comma  3
della  legge  16  dicembre  1993,  n.  520 (Soppressione dei consorzi
idraulici di terza categoria) predisponendo ed attuando  i  piani  di
polizia  idraulica  per il mantenimento delle sezioni di deflusso dei
corsi d'acqua;
   e) elaborano ed  attuano  i  piani  di  riordino  fondiario  e  di
riordino irriguo;
   f)  esercitano  tutte  le  altre funzioni ad essi attribuite dalla
presente legge.
  2. I consorzi di bonifica esercitano inoltre  le  funzioni  per  la
difesa del suolo, la tutela ed uso plurimo delle risorse idriche e la
salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.
  3.  Su  concessione  della  Regione  e  di altri enti i consorzi di
bonifica possono effettuare la progettazione ed esecuzione  di  opere
di bonifica di competenza dei soggetti affidatari pubblici.