Art. 14. Funzioni dei consorzi di bonifica 1. Ai consorzi di bonifica competono le seguenti funzioni: a) deliberano la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e del programma di cui all'art. 3 relativo al comprensorio di propria competenza; b) provvedono alla gestione delle opere di bonifica, fatto salvo quanto previsto al comma 3; c) provvedono alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata per l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'art. 22, comma 2, in sostituzione dei medesimi; d) esercitano le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica ai sensi dell'art. 72 del regio decreto n. 1775/1933 e quelle di competenza regionale dei consorzi idraulici di terza categoria, che interessano il comprensorio consortile ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) predisponendo ed attuando i piani di polizia idraulica per il mantenimento delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua; e) elaborano ed attuano i piani di riordino fondiario e di riordino irriguo; f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge. 2. I consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela ed uso plurimo delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente. 3. Su concessione della Regione e di altri enti i consorzi di bonifica possono effettuare la progettazione ed esecuzione di opere di bonifica di competenza dei soggetti affidatari pubblici.