Art. 15.
                     Partecipazione al consorzio
 
  1.  Il  consorzio  e'  costituito  tra i proprietari degli immobili
situati  nell'ambito  del  relativo  comprensorio  di  bonifica,  che
ricevono o possono ricevere beneficio dall'attivita' di bonifica gia'
realizzata  ovvero da attuare secondo il piano generale di bonifica e
di tutela del territorio rurale ed  il  programma  triennale  di  cui
all'art. 3.
  2.  Il  perimetro  di  contribuenza  che  comprende  le  proprieta'
immobiliari che presentano i requisiti di cui  al  comma  1  e'  reso
pubblico  con  il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per  la  bonifica
integrale), e successive modifiche ed integrazioni.
  3.  La  partecipazione al consorzio e' obbligatoria. La qualita' di
consorziato  si  acquisisce   con   l'iscrizione   delle   proprieta'
immobiliari nel perimetro di contribuenza.
  4.  Contestualmente  all'approvazione  dello  statuto consortile e'
stabilito il perimetro  di  contribuenza  provvisorio.  Il  perimetro
definitivo  e'  determinato dopo l'approvazione del piano generale di
bonifica  e  di  tutela  del  territorio   rurale   e   puo'   essere
successivamente  aggiornato  in rapporto alle modificazioni del piano
medesimo.
  5. I consorziati:
   a) eleggono gli organi consortili, in  conformita'  alla  presente
legge ed allo statuto del consorzio;
   b) sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica;
   c)  esercitano tutte le altre attivita' e funzioni stabilite dalla
presente legge e dallo statuto del consorzio.
  6. Le attribuzioni di cui al comma  5,  anziche'  dal  proprietario
sono  esercitate  dall'affittuario,  dal conduttore o dal titolare di
diritti reali di godimento, qualora  gli  stessi  siano  tenuti,  per
legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
  7.  Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti
di cui al comma 6,  al  fine  della  loro  iscrizione  nei  ruoli  di
contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.