Art. 15. Partecipazione al consorzio 1. Il consorzio e' costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere beneficio dall'attivita' di bonifica gia' realizzata ovvero da attuare secondo il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed il programma triennale di cui all'art. 3. 2. Il perimetro di contribuenza che comprende le proprieta' immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1 e' reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e successive modifiche ed integrazioni. 3. La partecipazione al consorzio e' obbligatoria. La qualita' di consorziato si acquisisce con l'iscrizione delle proprieta' immobiliari nel perimetro di contribuenza. 4. Contestualmente all'approvazione dello statuto consortile e' stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il perimetro definitivo e' determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e puo' essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo. 5. I consorziati: a) eleggono gli organi consortili, in conformita' alla presente legge ed allo statuto del consorzio; b) sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica; c) esercitano tutte le altre attivita' e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del consorzio. 6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziche' dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. 7. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6, al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.