Art. 16.
            Costituzione su iniziativa degli interessati
 
  1. Nei comprensori, delimitati ai sensi dell'art. 7, possono essere
istituiti  i  consorzi  su  proposta  dei  proprietari degli immobili
situati  nei  comprensori  medesimi,  che  traggono  beneficio  dalla
bonifica.
  2.  La  proposta  di  costituzione  del  consorzio e' presentata da
almeno  un  terzo  dei  proprietari  degli   immobili   situati   nel
comprensorio  e  che  rappresentino  almeno  un terzo dell'estensione
complessiva del medesimo.
  3. La proposta e' corredata con lo schema  preliminare  di  statuto
nonche'   con   la   nomina   di  un  organo  provvisorio  incaricato
dell'indizione  delle  prime  elezioni  consortili  e   degli   altri
adempimenti per la costituzione del consiglio dei delegati.
  4.  La  proposta  di  costituzione e' inviata alla giunta regionale
che, verificata la conformita' con  le  disposizioni  della  presente
legge,  ne  autorizza la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  5. Entro i  sessanta  giorni  successivi  a  tale  pubblicazione  i
soggetti  interessati  possono  presentare  le eventuali osservazioni
alla giunta regionale.
  6. Entro i successivi novanta giorni la giunta regionale,  valutati
i  pareri  e  le  osservazioni  ricevute  ed  apportate  le eventuali
modifiche per garantirne la legittimita' e la  funzionalita',  adotta
la proposta di costituzione e la trasmette al consiglio regionale per
la sua approvazione.
  7. L'organo provvisorio di cui al comma 3, entro centottanta giorni
dalla deliberazione della giunta regionale, provvede all'elezione dei
delegati di cui all'art. 33.