Art. 16. Costituzione su iniziativa degli interessati 1. Nei comprensori, delimitati ai sensi dell'art. 7, possono essere istituiti i consorzi su proposta dei proprietari degli immobili situati nei comprensori medesimi, che traggono beneficio dalla bonifica. 2. La proposta di costituzione del consorzio e' presentata da almeno un terzo dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio e che rappresentino almeno un terzo dell'estensione complessiva del medesimo. 3. La proposta e' corredata con lo schema preliminare di statuto nonche' con la nomina di un organo provvisorio incaricato dell'indizione delle prime elezioni consortili e degli altri adempimenti per la costituzione del consiglio dei delegati. 4. La proposta di costituzione e' inviata alla giunta regionale che, verificata la conformita' con le disposizioni della presente legge, ne autorizza la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 5. Entro i sessanta giorni successivi a tale pubblicazione i soggetti interessati possono presentare le eventuali osservazioni alla giunta regionale. 6. Entro i successivi novanta giorni la giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute ed apportate le eventuali modifiche per garantirne la legittimita' e la funzionalita', adotta la proposta di costituzione e la trasmette al consiglio regionale per la sua approvazione. 7. L'organo provvisorio di cui al comma 3, entro centottanta giorni dalla deliberazione della giunta regionale, provvede all'elezione dei delegati di cui all'art. 33.