Art. 17. Costituzione su iniziativa della Regione 1. I consorzi di bonifica possono essere costituiti dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, per la realizzazione del piano regionale per le attivita' di bonifica e di irrigazione, da attuarsi nel comprensorio interessato, delimitato ai sensi dell'art. 7. L'intervento e' previsto laddove si accerti la necessita' e l'urgenza del recupero o della valorizzazione della produttivita' agricola del territorio considerato, constatata la mancanza di iniziative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 e deve ottenere il consenso dei proprietari degli immobili del comprensorio, nella stessa misura indicata all'art. 16, comma 2 e nel rispetto dell'autonomia dei consorzi irrigui esistenti. 2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale nomina una commissione provvisoria di amministrazione del consorzio incaricata di elaborare lo statuto consortile e di indire le prime elezioni per la costituzione del consiglio dei delegati secondo criteri preventivamente individuati dalla giunta regionale. 3. La commissione e' cosi' composta: a) un rappresentante della giunta regionale, con funzione di Presidente; b) due rappresentanti della provincia se il comprensorio interessa una sola provincia, in caso contrario un rappresentante per provincia; c) tre rappresentanti designati dai comuni del comprensorio con il maggior numero di abitanti; d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative nell'ambito del comprensorio; e) un rappresentante dell'Unione regionale del Piemonte dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari. 4. La commissione, entro novanta giorni dalla nomina, elabora lo statuto provvisorio del consorzio che viene approvato sulla base della procedura di cui all'art. 16, commi 4 e 5. 5. Nei centottanta giorni successivi all'approvazione dello statuto la commissione di cui al comma 2 provvede all'elezione dei delegati ai sensi dell'art. 33.