Art. 17.
              Costituzione su iniziativa della Regione
 
  1.  I  consorzi di bonifica possono essere costituiti dal consiglio
regionale su proposta della giunta regionale,  per  la  realizzazione
del piano regionale per le attivita' di bonifica e di irrigazione, da
attuarsi  nel comprensorio interessato, delimitato ai sensi dell'art.
7. L'intervento e'  previsto  laddove  si  accerti  la  necessita'  e
l'urgenza  del  recupero  o  della valorizzazione della produttivita'
agricola  del  territorio  considerato,  constatata  la  mancanza  di
iniziative,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 16 e deve ottenere
il consenso dei proprietari degli immobili  del  comprensorio,  nella
stessa   misura   indicata  all'art.  16,  comma  2  e  nel  rispetto
dell'autonomia dei consorzi irrigui esistenti.
  2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1,  il
Presidente  della giunta regionale nomina una commissione provvisoria
di amministrazione del consorzio incaricata di elaborare  lo  statuto
consortile  e  di  indire  le  prime elezioni per la costituzione del
consiglio dei delegati secondo  criteri  preventivamente  individuati
dalla giunta regionale.
  3. La commissione e' cosi' composta:
   a)  un  rappresentante  della  giunta  regionale,  con funzione di
Presidente;
   b) due rappresentanti della provincia se il comprensorio interessa
una  sola  provincia,  in  caso  contrario  un   rappresentante   per
provincia;
   c) tre rappresentanti designati dai comuni del comprensorio con il
maggior numero di abitanti;
   d)  tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
piu' rappresentative nell'ambito del comprensorio;
   e)  un   rappresentante   dell'Unione   regionale   del   Piemonte
dell'Associazione  nazionale  delle bonifiche, delle irrigazioni, dei
miglioramenti fondiari.
  4. La commissione, entro novanta giorni dalla  nomina,  elabora  lo
statuto  provvisorio  del  consorzio  che  viene approvato sulla base
della procedura di cui all'art. 16, commi 4 e 5.
  5. Nei centottanta giorni successivi all'approvazione dello statuto
la commissione di cui al comma 2 provvede all'elezione  dei  delegati
ai sensi dell'art. 33.