Art. 18. Modifica e soppressione dei consorzi di bonifica 1. La modifica dei consorzi di bonifica e' attuata con le stesse modalita' di cui agli articoli 16 e 17. 2. La soppressione dei consorzi di bonifica e' deliberata dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentito il consorzio interessato.