Art. 18.
          Modifica e soppressione dei consorzi di bonifica
 
  1.  La  modifica  dei consorzi di bonifica e' attuata con le stesse
modalita' di cui agli articoli 16 e 17.
  2. La soppressione dei  consorzi  di  bonifica  e'  deliberata  dal
consiglio  regionale,  su proposta della giunta regionale, sentito il
consorzio interessato.