Art. 19. Consorzio di bonifica gia' operante 1. Per i comprensori nei quali e' gia' operante un consorzio di bonifica, le relative funzioni sono attribuite al consorzio esistente. 2. Gli organi del consorzio di bonifica, gia' operante alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato fatta salva la sostituzione, a norma di statuto, di singoli membri che cessino dalla carica prima di tale scadenza.