Art. 19.
                 Consorzio di bonifica gia' operante
 
  1. Per i comprensori nei quali e' gia'  operante  un  consorzio  di
bonifica,   le   relative   funzioni  sono  attribuite  al  consorzio
esistente.
  2. Gli organi del consorzio di bonifica, gia' operante alla data di
entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla
scadenza del mandato fatta salva la sostituzione, a norma di statuto,
di singoli membri che cessino dalla carica prima di tale scadenza.