Art. 20. Realizzazione delle opere di bonifica 1. La giunta regionale puo', tramite concessione, assegnare ai consorzi di bonifica la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica. Nell'atto di concessione sono stabiliti i termini per indire la gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonche' i tempi e le modalita' per l'erogazione del relativo finanziamento pubblico. 2. I consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica comprese nel programma triennale di finanziamento di cui all'art. 56 e li trasmettono alla giunta regionale per l'approvazione. 3. L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere. 4. Qualora il consorzio di bonifica operi in difformita' dalla concessione, la giunta regionale, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all'affidamento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche. 5. Le opere ultimate sono consegnate al consorzio concessionario previo collaudo, per la loro manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data di ultimazione. Nei casi di cui al comma 4 la consegna al consorzio risulta da apposito verbale. 6. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai singoli lotti.