Art. 20.
                Realizzazione delle opere di bonifica
 
  1. La giunta regionale  puo',  tramite  concessione,  assegnare  ai
consorzi  di bonifica la progettazione e la realizzazione delle opere
di bonifica. Nell'atto di concessione sono stabiliti  i  termini  per
indire  la gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative,
ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori  nonche'
i  tempi  e  le modalita' per l'erogazione del relativo finanziamento
pubblico.
  2. I consorzi di bonifica provvedono alla  redazione  dei  progetti
esecutivi delle opere di bonifica comprese nel programma triennale di
finanziamento  di  cui  all'art.  56  e  li  trasmettono  alla giunta
regionale per l'approvazione.
  3.  L'approvazione  dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere.
  4. Qualora il consorzio di  bonifica  operi  in  difformita'  dalla
concessione,  la  giunta  regionale,  con  atto  motivato,  revoca la
concessione  e  provvede  all'affidamento  dei  lavori   secondo   le
disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.
  5.  Le  opere  ultimate sono consegnate al consorzio concessionario
previo collaudo, per la loro manutenzione ed esercizio,  a  decorrere
dalla  data di ultimazione. Nei casi di cui al comma 4 la consegna al
consorzio risulta da apposito verbale.
  6.  Qualora  l'opera  sia  frazionata  in  lotti   funzionali,   la
disposizione  di cui al comma 5 si applica con riferimento ai singoli
lotti.