Art. 21.
            Obblighi di bonifica a carico dei proprietari
 
  1. I proprietari degli immobili situati  nella  perimetrazione  del
consorzio  di  bonifica  di cui all'art. 15, comma 2, concorrono alla
realizzazione dell'attivita' di bonifica, provvedendo:
   a) alla realizzazione delle opere di bonifica ed alla manutenzione
straordinaria di esse con un concorso finanziario massimo del  5  per
cento   della  spesa  occorrente,  in  rapporto  alla  rilevanza  del
beneficio;
   b)  alla  realizzazione,  a  proprio  carico,   delle   opere   di
particolare  interesse  dei singoli immobili, connesse alle finalita'
ed alla funzionalita' delle opere di bonifica  nonche'  all'esercizio
ed alla loro manutenzione;
   c)  all'esercizio  ed  alla  manutenzione  ordinari delle opere di
bonifica ovvero  dei  singoli  lotti  funzionali,  dopo  il  relativo
compimento e la consegna accertati ai sensi dell'art. 20, comma 5.
  2.  Gli  obblighi di cui al comm 1, lettera, c) sono a carico delle
proprieta' immobiliari in  rapporto  al  beneficio  che  le  medesime
ricevono dalle opere di bonifica realizzate.
  3.  Per  la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b)
possono  essere  concessi  contributi  in  conto  capitale  entro  le
seguenti  misure  e  limiti di spesa considerata ammissibile: fino al
cinquantacinque per cento in collina entro il limite di spesa  di  L.
180.000.000; fino al quaranta per cento in pianura entro il limite di
spesa, di L. 180.000.000.