Art. 21. Obblighi di bonifica a carico dei proprietari 1. I proprietari degli immobili situati nella perimetrazione del consorzio di bonifica di cui all'art. 15, comma 2, concorrono alla realizzazione dell'attivita' di bonifica, provvedendo: a) alla realizzazione delle opere di bonifica ed alla manutenzione straordinaria di esse con un concorso finanziario massimo del 5 per cento della spesa occorrente, in rapporto alla rilevanza del beneficio; b) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalita' ed alla funzionalita' delle opere di bonifica nonche' all'esercizio ed alla loro manutenzione; c) all'esercizio ed alla manutenzione ordinari delle opere di bonifica ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell'art. 20, comma 5. 2. Gli obblighi di cui al comm 1, lettera, c) sono a carico delle proprieta' immobiliari in rapporto al beneficio che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate. 3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi contributi in conto capitale entro le seguenti misure e limiti di spesa considerata ammissibile: fino al cinquantacinque per cento in collina entro il limite di spesa di L. 180.000.000; fino al quaranta per cento in pianura entro il limite di spesa, di L. 180.000.000.