Art. 22.
            Esecuzione delle opere di competenza privata
 
  1.  Alla  progettazione  ed  esecuzione  delle  opere di competenza
privata di cui  all'art.  21,  comma  1,  lettere  b),  previste  nel
programma  triennale  regionale  della bonifica e dell'irrigazione di
cui all'art. 3, provvedono i proprietari degli immobili  interessati,
anche avvalendosi del consorzio di bonifica competente.
  2.  In  caso  di  inerzia  dei proprietari, la giunta regionale, su
istanza del consorzio, dispone l'intervento sostitutivo a  spese  dei
proprietari.