Art. 22. Esecuzione delle opere di competenza privata 1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui all'art. 21, comma 1, lettere b), previste nel programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione di cui all'art. 3, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del consorzio di bonifica competente. 2. In caso di inerzia dei proprietari, la giunta regionale, su istanza del consorzio, dispone l'intervento sostitutivo a spese dei proprietari.