Art. 23.
             Proprieta' pubblica delle opere di bonifica
 
  1.   Le   opere  di  bonifica  realizzate  ai  sensi  dell'art.  20
appartengono al demanio regionale.
  2. Appartengono altresi' al demanio  le  aree  espropriate  per  la
realizzazione delle opere medesime.
  3.   Agli   adempimenti   di  legge  concernenti  le  iscrizioni  e
trascrizioni delle opere di proprieta'  della  Regione,  provvede  il
consorzio  di  bonifica  concessionario,  dandone  avviso alla giunta
regionale.
  4. Il consorzio trasmette  altresi'  alla  giunta  regionale  copia
dell'atto  di  espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria,
del contratto stipulato nonche' copia del verbale di  collaudo  delle
opere.
  5. In caso di revoca della concessione di cui all'art. 20, comma 4,
agli adempimenti di cui al comma 3 provvede la giunta regionale.