Art. 23. Proprieta' pubblica delle opere di bonifica 1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'art. 20 appartengono al demanio regionale. 2. Appartengono altresi' al demanio le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime. 3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e trascrizioni delle opere di proprieta' della Regione, provvede il consorzio di bonifica concessionario, dandone avviso alla giunta regionale. 4. Il consorzio trasmette altresi' alla giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato nonche' copia del verbale di collaudo delle opere. 5. In caso di revoca della concessione di cui all'art. 20, comma 4, agli adempimenti di cui al comma 3 provvede la giunta regionale.