Art. 24.
                        Gestione delle opere
 
  1.  I  consorzi  di  bonifica, nell'ambito del comprensorio di loro
competenza, provvedono, dalla data della loro consegna, alla gestione
delle opere di bonifica realizzate.
  2. La gestione comprende la manutenzione ordinaria,  l'esercizio  e
la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:
   a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le
spese  di  manutenzione  ed esercizio delle opere di bonifica ed alla
relativa  riscossione  dei  contributi  di  bonifica  a  carico   dei
proprietari degli immobili;
   b)  alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto
8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del  testo  unico
della  legge  22  marzo  1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n.
333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
   c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi  di
cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto n. 368/1904.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al comma 2 si applicano altresi' alle
reti a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in
agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e  agli  altri
impianti  funzionali  ai  sistemi  irrigui  e  di  bonifica, ai sensi
dell'art. 27 della legge n. 36/1994.