Art. 24. Gestione delle opere 1. I consorzi di bonifica, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono, dalla data della loro consegna, alla gestione delle opere di bonifica realizzate. 2. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono: a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili; b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto n. 368/1904. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' alle reti a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 36/1994.