Art. 25.
                   Concessioni, licenze e permessi
 
  1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di  cui  agli  articoli
134 e 138 del regio decreto n. 368/1904, sono rilasciate dai consorzi
di   bonifica   interessati   per  territorio,  acquisito  il  parere
favorevole della competente direzione regionale.
  2.  I  provvedimenti  sono  adottati  entro   trenta   giorni   dal
ricevimento  della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che
il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.
  3.  Ai  fini  dell'acquisizione  del  parere del competente ufficio
regionale, il termine di cui al comma 2 e' sospeso dalla  data  della
richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo.
  4.  E'  di  competenza  dei  consorzi  di  bonifica  l'adozione dei
provvedimenti  di  revoca  o  sospensione  delle  concessioni,  delle
licenze  e  dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza da parte
dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute  ed  in  ogni  altro
caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.