Art. 25. Concessioni, licenze e permessi 1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto n. 368/1904, sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole della competente direzione regionale. 2. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta. 3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio regionale, il termine di cui al comma 2 e' sospeso dalla data della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo. 4. E' di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.