Art. 26.
                      Violazioni amministrative
 
  1.  All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste
di cui agli articoli 132,  133,  134  e  136  del  regio  decreto  n.
368/1904  provvedono,  oltre  agli agenti e agli ufficiali di polizia
giudiziaria, gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica ai  quali
sia  stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la
qualifica di guardia giurata.
  2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono muniti  di  tessera
di riconoscimento rilasciata dal consorzio competente.
  3.  Per  l'applicazione delle sanzioni amministrative si applica la
disciplina della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72  (Disciplina
dell'applicazione   delle   sanzioni   amministrative  di  competenza
regionale).