Art. 26. Violazioni amministrative 1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste di cui agli articoli 132, 133, 134 e 136 del regio decreto n. 368/1904 provvedono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica ai quali sia stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la qualifica di guardia giurata. 2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal consorzio competente. 3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applica la disciplina della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).